Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 giugno 2020
A cura di Walter Raspa
Si applicheranno da lunedì 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 14 luglio 2020.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo
Le
attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le
attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali
sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con
l'andamento della curva epidemiologica.
Centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni
Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
Spettacoli aperti al pubblico
Riprendono
gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune
cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia
all'aperto che al chiuso.
Fiere e congressi
Restano sospese fino al 14 giugno 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
Spostamenti da e per l’estero
In
materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5
giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena
domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di
lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o
secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni
lavorative.
Eventi e competizioni sportive
A
partire da oggi, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le
competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza
del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle
rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di
contagio.
Sport di contatto
A
decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli
sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il
Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia
di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei
rispettivi territori.
A cura di Walter Raspa
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