Per il Referendum
Domenica
20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020 si
svolgerà il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, comma
2, della Costituzione, confermativo del testo della legge
costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”.
I
seggi saranno aperti Domenica
dalle ore 7 alle ore 23 e
lunedì
dalle ore 7 alle ore 15.
Le operazioni di scrutinio
per
il Referendum inizieranno subito
dopo la
chiusura delle operazioni di voto (quindi alle ore 15 di lunedì 21
settembre).
In
vista di tale appuntamento, si ritiene utile illustrare la gestione
delle assenze dei lavoratori dipendenti nominati presidente di seggio
elettorale, segretario, scrutatore, nonché rappresentanti di lista o
gruppo, rappresentanti dei partiti o gruppi politici o promotori dei
referendum.
COSA |
L’articolo
119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o
delle Regioni (compresi i referendum), tutti
i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni
elettorali –
compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di
candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei
promotori del referendum (che vi partecipano volontariamente) – hanno
diritto ad assentarsi dal lavoro per
il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni.
La
legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste
funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun
caso,
impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
L’articolo |
Se |
In
sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:
-
lo
stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di
effettiva prestazione lavorativa, per i giorni
lavorativi passati
al seggio; -
un’ulteriore
retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo
compensativo, per i giorni
non lavorativi o festivi trascorsi
ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
A
tale proposito, si precisa che la legge non specifica le modalità di
scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente,
in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo
compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito
dopo la fine delle operazioni di seggio.
ADEMPIMENTI |
Prima
dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore
dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o
rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio
datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché
quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza.
Tale
comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la
legge non lo imponga, in forma scritta (certificato di chiamata
oppure apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore).
Concluse
le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a
consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti
l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale
attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve
riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore
è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.