Posso uscire o no?

Certo molto meglio se non esco ma… 

di BORGNA StudioLegale


Nell’ambito di questa emergenza sanitaria che sta sconvolgendo le nostre vite, ci troviamo di fronte — oltre alla necessità di affrontare questioni familiari, contrattuali e lavoristiche di vario genere — anche a severe inaspettate restrizioni della nostra libertà personale, che la maggior parte degli italiani forse mai avrebbe neppure immaginato di dover subire.

Posto che ciascuno di noi è consapevole della motivazione che fonda le odierne restrizioni, che tutti speriamo siano utili a rapidamente preservare la salute propria e dei nostri cari, fa parte dell’umano (o meglio dell’Uomo occidentale postmoderno, che sinora non conosceva guerre, autoritarismi o pandemie ….) chiedersi se, quando e come, vi sia la possibilità di svincolarsi dall’ “IORESTOACASA” impostoci a livello nazionale.

È del resto evidente che vi possano essere le più disparate ragioni, diverse da quelle di lavoro o di salute esclusivamente citate dai provvedimenti emessi in emergenza COVID, per cui si possa presentare l’incombente necessità di spostarsi dalla propria abitazione.

La buona notizia, che tutti oramai sapranno, è che quelli che sono stati definiti “reati di movimento”, introdotti dal fin troppo istintivamente sancito art. 3, comma 4 del DL 6/2020, sono stati subito poi sostituiti — anche con effetto retroattivo —in forza dell’art. 4 del DL 19 del 25.03.2020, da sanzioni di natura meramente amministrativa.

In argomento, è opportuno un breve cenno alle fattispecie di natura penalistica che ancora potrebbero riguardare circostanze connesse agli spostamenti non consentiti.

Si tratta in primo luogo di reati ascrivibili esclusivamente ai soggetti sottoposti alla misura della cd. quarantena, che vìolino l’assoluto divieto, su di loro incombente, di muoversi dalla propria abitazione. Tale violazione potrebbe integrare il reato di Epidemia, che consiste nell’aver, anche solo colposamente, diffuso il contagio mediante la propagazione di germi patogeni.

Ed ancora, con riguardo invece indiscriminatamente a tutti i consociati, occorre prestare attenzione all’ipotesi di commettere il reato di Falso nel caso in cui, sottoposti a controlli delle forze dell’ordine, si motivi il proprio spostamento con dichiarazioni non veritiere.

Come sappiamo infatti, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato e può essere assolto producendo un’autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) resa, anche seduta stante in caso di controllo, attraverso la compilazione dei famosi moduli appositamente pubblicati a cura del Governo, ed in dotazione anche agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.

È opportuno evidenziare che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata da parte degli Agenti preposti, anche ex post.

Chi dichiari il falso in taleautocertificazione, potrebbe rispondere del reato di cui all’art. 483, cod. pen., che, sotto la rubrica «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», punisce con la reclusione fino a due anni, la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto medesimo è destinato a provare la verità.

Al di là di tali più gravi fattispecie di natura penale, per chi, pur non sottoposto a quarantena, violi le misure di contenimento dell’epidemia oggi vigenti, è ora prevista una sanzione amministrativa in denaro, che consiste nel pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Se la violazione delle misure previste avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate sino ad un terzo (per cui possono arrivare fino a 4.000 euro).

In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro, oppure sino ad 8.000 euro, se la violazione è commessa e reiterata mediante l’utilizzo di un veicolo).

Valutato brevemente lo scenario delle conseguenze penali ed amministrative cui si potrebbe andare incontro — soprassedendosugli effettivi, certamente già noti, ulteriori inevitabili rischi sanitari che gli spostamenti (ed i contatti sociali ad essi connessi) potrebbero comportare — cerchiamo ora di far luce sulle norme che regolano la circolazione delle persone in questa fase emergenziale.

Ci riferiamo in particolare, fra i tanti susseguitisi in pochi giorni, al vigente DPCM emanato dal Presidente Conte il 10.04.2020, che in effetti non ha introdotto alcuna novità in merito agli spostamenti consentiti al singolo, ma semplicemente ha prolungato il lockdown sino al 3.5.2020.

Il Decreto, così come già era previsto, consente spostamenti motivati solo ed esclusivamente da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero da motivi di salute.

Ad oggi quindi, resta vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È altresì ancora vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case.

Sono previste inoltre precise disposizioni in merito all’ingresso e all’uscita dal territorio nazionale che, se necessario, potremmo approfondire.

Sarebbe non in linea con gli obiettivi dei nostri odierni suggerimenti cercare di declinare le singole esigenze o fattispecie che si potrebbero presentare in tema di spostamenti più o meno necessari, a proposito delle quali rimaniamo comunque a disposizione.

Nel frattempo vi segnaliamo che, per una prima valutazione di come comportarsi, può essere di grande utilità innanzitutto confrontarsi con le indicazioni fornite direttamente dal Governo e che potrete agevolmente consultare, già aggiornate al nuovo DPCM 10.04.2020, al link http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

Non ci restano poi che valutazioni dettate dal buon senso di ognuno di noi.

I Paesi stranieri sembrano muoversi tutti verso la direzione di graduali riaperture, prospettiva verso la quale anche il Governo italiano parrebbe decisamente orientato; tanto da farci prevedere che le stringenti limitazioni alla libera circolazione delle persone dovrebbero sensibilmente ridursi a partire dal 4.5.2020; sempre che l’evolversi dell’epidemia continui a seguire l’andamento di costante decrescita cui stiamo assistendo.

Quello che, in ogni caso , ci sentiamo di suggerirvi è di attendere il termine di efficacia del Decreto oggi vigente, per programmare ogni spostamento non adeguatamente motivato.

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